Scaduto
Gara #2168
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA CONTABILE, FISCALE E TRIBUTARIA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA SOGGETTIVITÀ PASSIVA DELL'ENTE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA, NONCHÉ AI RELATIVI ADEMPIMENTI PERIODICI ED ANNUALI - CIG BC693BDC18Informazioni appalto
17/07/2026
Aperta
Servizi
€ 45.000,00
GRAZIOSO NICOLA
Categorie merceologiche
792 - Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali
Lotti
1
BC693BDC18
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA CONTABILE, FISCALE E TRIBUTARIA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA SOGGETTIVITÀ PASSIVA DELL'ENTE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA, NONCHÉ AI RELATIVI ADEMPIMENTI PERIODICI ED ANNUALI
Con Determina del Sovrintendente del 15 luglio 2026, la Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari ha deciso di affidare il servizio di consulenza triennale in materia contabile, fiscale e tributaria per la risoluzione delle problematiche connesse alla soggettività passiva dell'ente in materia fiscale e tributaria, nonché ai relativi adempimenti periodici ed annuali.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel prosieguo, Codice).
L’individuazione dell’operatore economico aggiudicatario del servizio in oggetto avviene mediante procedura aperta in quanto le caratteristiche del mercato di riferimento inducono a ritenere preferibile un ampio confronto concorrenziale, tenuto conto del fatto che l’art. 48 comma 1 del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sottosoglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, e il principio della fiducia, che valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, dovendosi interpretare ed applicare le disposizioni contenute nell’art. 50 nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE.
Pertanto, fermi restando i requisiti di ammissibilità, gli operatori economici possono partecipare alla procedura indicata in oggetto presentando apposita offerta.
Con l’avvenuta partecipazione si intendono accettate e riconosciute tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente disciplinare, alle condizioni di seguito esplicitate.
Resta fermo che il presente disciplinare non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e che la Fondazione può procedere all'esclusione del medesimo, anche in ragione di cause ostative non rilevate al momento della qualificazione o intervenute successivamente alla medesima.
La Fondazione potrà procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente, e non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula del contratto per decisione motivata della Fondazione, gli offerenti o l’interessato all’aggiudicazione o alla stipula del relativo contratto non potranno vantare nei confronti della Fondazione stessa alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.
La documentazione di gara è pubblicata sul sito web istituzionale della Fondazione https://www.fondazionepetruzzelli.com nell’area “Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara telematici” e sulla piattaforma https://fondazionepetruzzelli.tuttogare.it.
La durata del procedimento prevista è pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’art. 1 commi 4 e 5 dell’Allegato I.3 del Codice.
La stazione appaltante è la Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, ente di diritto privato in controllo pubblico, con sede in Bari, alla Strada S. Benedetto n. 15, 70122 Bari.
Il RUP è il Dott. Nicola Grazioso.
Il luogo di svolgimento del servizio è l’Area Metropolitana di Bari (codice NUTS: ITF47).
€ 45.000,00
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Scadenze
29/07/2026 23:00
04/09/2026 09:00
04/09/2026 10:00
Allegati
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171.07 kB | |
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1.18 MB |
Chiarimenti
21/07/2026 10:40
Quesito #1
Con riferimento all’art. 6.3 (“Requisiti di capacità tecnica e professionale”) del Disciplinare di gara, che testualmente recita:
«pregressa e documentata esperienza, consistente in almeno due incarichi annuali espletati negli ultimi dieci anni, riferiti ad attività di consulenza specialistica in materia contabile, fiscale e tributaria rese a favore di Aziende con Valore della Produzione, aggregato “A” dell'art. 2425 Codice civile, non inferiore a 15 milioni di euro, di cui almeno un incarico reso negli ultimi due anni»,
rilevato che tale clausola fa riferimento letterale ad “Aziende” dotate di bilancio civilistico redatto ex art. 2425 c.c., mentre i mezzi di comprova indicati nel medesimo articolo richiamano espressamente, in alternativa, anche “certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente” e “contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche”, con ciò lasciando presumere l’astratta riferibilità del requisito anche a committenti pubblici, chiede di chiarire quanto segue:
1) se siano equiparabili alle “Aziende” di cui all’art. 6.3 del Disciplinare anche le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliero-Universitarie pubbliche (enti del Servizio Sanitario Nazionale), il cui Conto Economico – redatto secondo lo schema di cui al D.Lgs. 118/2011, Titolo II, per il settore sanitario – riporta la medesima voce “A) Valore della produzione”, conforme allo schema dell’art. 2425 del Codice civile, ancorché si tratti di enti pubblici e non di società/imprese in senso civilistico;
2) in caso di risposta affermativa al quesito n. 1, se sia sufficiente, ai fini della comprova del requisito, il valore della produzione risultante dal bilancio economico-patrimoniale dell’ente medesimo, ferma restando la documentazione probatoria di cui al medesimo art. 6.3 (certificato rilasciato dall’ente contraente con indicazione di oggetto, importo e periodo di esecuzione dell’incarico, ovvero contratto corredato di fatture quietanzate);
3) in via subordinata, se possano essere equiparati al medesimo requisito anche gli incarichi resi a favore di enti pubblici territoriali (Regioni) o di loro strutture/articolazioni, ovvero di società a partecipazione pubblica costituite in forma di società di capitali, il cui bilancio o rendiconto esprima un valore economico complessivo – rispettivamente, componenti positivi della gestione ex D.Lgs. 118/2011 per gli enti territoriali, ovvero Valore della produzione ex art. 2425 c.c. per le società di capitali partecipate – non inferiore a 15 milioni di euro.
Si resta in attesa di cortese riscontro nei termini e con le modalità previsti dall’art. 2.2 del Disciplinare di gara.
«pregressa e documentata esperienza, consistente in almeno due incarichi annuali espletati negli ultimi dieci anni, riferiti ad attività di consulenza specialistica in materia contabile, fiscale e tributaria rese a favore di Aziende con Valore della Produzione, aggregato “A” dell'art. 2425 Codice civile, non inferiore a 15 milioni di euro, di cui almeno un incarico reso negli ultimi due anni»,
rilevato che tale clausola fa riferimento letterale ad “Aziende” dotate di bilancio civilistico redatto ex art. 2425 c.c., mentre i mezzi di comprova indicati nel medesimo articolo richiamano espressamente, in alternativa, anche “certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente” e “contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche”, con ciò lasciando presumere l’astratta riferibilità del requisito anche a committenti pubblici, chiede di chiarire quanto segue:
1) se siano equiparabili alle “Aziende” di cui all’art. 6.3 del Disciplinare anche le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliero-Universitarie pubbliche (enti del Servizio Sanitario Nazionale), il cui Conto Economico – redatto secondo lo schema di cui al D.Lgs. 118/2011, Titolo II, per il settore sanitario – riporta la medesima voce “A) Valore della produzione”, conforme allo schema dell’art. 2425 del Codice civile, ancorché si tratti di enti pubblici e non di società/imprese in senso civilistico;
2) in caso di risposta affermativa al quesito n. 1, se sia sufficiente, ai fini della comprova del requisito, il valore della produzione risultante dal bilancio economico-patrimoniale dell’ente medesimo, ferma restando la documentazione probatoria di cui al medesimo art. 6.3 (certificato rilasciato dall’ente contraente con indicazione di oggetto, importo e periodo di esecuzione dell’incarico, ovvero contratto corredato di fatture quietanzate);
3) in via subordinata, se possano essere equiparati al medesimo requisito anche gli incarichi resi a favore di enti pubblici territoriali (Regioni) o di loro strutture/articolazioni, ovvero di società a partecipazione pubblica costituite in forma di società di capitali, il cui bilancio o rendiconto esprima un valore economico complessivo – rispettivamente, componenti positivi della gestione ex D.Lgs. 118/2011 per gli enti territoriali, ovvero Valore della produzione ex art. 2425 c.c. per le società di capitali partecipate – non inferiore a 15 milioni di euro.
Si resta in attesa di cortese riscontro nei termini e con le modalità previsti dall’art. 2.2 del Disciplinare di gara.
21/07/2026 11:48
Risposta
Gentile Operatore Economico,
in via di chiarimento, si forniscono le seguenti risposte ai quesiti:
1) Sì.
2) Sì.
3) Sì.
Distinti saluti
in via di chiarimento, si forniscono le seguenti risposte ai quesiti:
1) Sì.
2) Sì.
3) Sì.
Distinti saluti